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Commercio in sede fissa, spacci interni

Descrizione

Commercio in sede fissa, spacci interni

Gli spacci interni sono una forma di vendita al dettaglio. La vendita di prodotti è effettuata da enti o imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di:

  • dipendenti
  • militari
  • soci di cooperative di consumo
  • membri di circoli privati
  • coloro che hanno un titolo per accedere a scuole e ospedali

La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, inoltre l’accesso non deve avvenire da strada pubblica.

Approfondimenti

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.

È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di cose antiche e usate.

Per svolgere l'attività è necessario possedere il registro di carico e scarico beni antichi e usati. Il registro potrà essere utilizzato solo ad avvenuta vidimazione dell'ufficio competente.

Se si vendono cose usate prive di valore o di valore esiguo non è obbligatorio possedere il registro.

Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.

Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, essendo l'attività effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone,  non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71 e Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 365/C).

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

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