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Attività produttiva non alimentare (industriale, manifatturiera, artigianale, servizi, ecc.)

Descrizione

Attività produttiva non alimentare (industriale, manifatturiera, artigianale, servizi, ecc.)

Rientrano tra le attività produttive non alimentari sia quelle di produzione di beni non destinati ad uso alimentare che quelle di prestazione di servizi non soggette a specifiche norma di settore.

È artigiano colui che è in possesso della qualifica di impresa artigiana come previsto dalla Legge 08/08/1985, n. 443, art. 3 e svolge un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

È industriale l'attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti, o di prestazioni di servizi.

Approfondimenti

La documentazione relativa all'avvio, modifica o cessazione di un'attività produttiva deve essere presentata solo se prevista una sede operativa o unità locale.

Non rientrano in questa categoria le attività professionali come il muratore, l'elettricista, il fabbro, ecc., per le quali è necessario iscriversi esclusivamente in Camera di commercio.

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4).

Se l'attività ricade nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2 occorre ottenere l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 1 (emissioni scarsamente rilevanti) occorre comunicarlo.

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione (segnalazione certificata di inizio attività, certificato di prevenzione incendi, ecc.).

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare il dizionario pubblicato dai Vigili del Fuoco.

Se l'attività prevede scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività prevede invece lo scarico di:

  • acque reflue assimilate alle domestiche, occorre possedere apposita attestazione
  • acque reflue domestiche (servizi igienici), l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e art. 216 occorre presentare una comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):

  • la I classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni
  • la II classe comprende quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

Entro 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, il richiedente deve comunicare se l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica. 

Requisiti

Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e i regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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