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Descrizione

Attività funebre

L’attività funebre è il servizio che permette di:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
  • fornitura di casse mortuarie e altri articoli funebri in occasione di un funerale
  • trasportare la salma, il cadavere, le ceneri e le ossa umane.

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Approfondimenti

Le imprese che vogliono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercizio dell'attività funebre (Legge regionale 15/12/2008, n. 34, art. 15, com. 6). 

Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario:

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono essere rispettate le previsioni individuate dal Regolamento Regionale 11/03/2015, n. 8

L’attività deve avere (Legge regionale 15/12/2008, n. 34, art. 15, com. 5):

  • la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre
  • la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione

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